Superbonus 110%

Superbonus 110%: chi può usufruirne?

Superbonus 110%: come posso accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110% previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) per gli interventi di efficienza energetica?

È una delle domande più frequenti da quando è arrivata la tanto attesta legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del Decreto Rilancio che ha dato il via ufficialmente ai cosiddetti Superbonus 110%. Una misura messa in piedi dal Governo per fare riprendere un settore in crisi e che ha dimostrato interessanti prospettive per il settore della riqualificazione energetica.

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • riqualificazione energetica degli edifici

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi. Oppure, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli:

  • di recupero del patrimonio edilizio
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus facciate)
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

L’agevolazione: in cosa consiste?

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

In particolare, il Superbonus, spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici , su unità immobiliari indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (site all’interno di edifici plurifamiliari), nonché sulle singole unità immobiliari.

Le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per le seguenti tipologie di interventi di:

  • isolamento termico
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento. Con la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento. Con la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • interventi antisismici

Il Superbonus spetta anche per le seguenti tipologie di interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

  • di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

A chi non spetta il Superbonus?

Il Superbonus non spetta invece per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Chi può usufruirne?

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • i condomìni
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri

Interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti: involucri edilizi

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache, verticali e orizzontali con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, fino a otto unità immobiliari

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, per singola unità immobiliare.

Interventi aggiuntivi  trainati

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati.

Requisiti degli interventi ammessi al Superbonus

Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

  • rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico
  • assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti solari fotovoltaici il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Quando optare per la cessione o lo sconto?

L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR
  • riqualificazione energetica rientranti nell’Ecobonus quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel Sismabonus
  • recupero o restauro della facciata degli edifici
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Certificazione necessaria:

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

E’ necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato
  • per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza

Documenti Superbonus da trasmettere

Una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico è trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico.

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