Revisione caldaia: obblighi per legge - Ecogas Milano

Revisione caldaia: controlli, manutenzione e sanzioni

La revisione della caldaia è obbligatoria. A stabilirlo, non sono le ditte specializzate o gli operatori incaricati ma la Legge (DPR 74/2013 in vigore da luglio del 2013).

Spesso i cittadini vengono contattati dalle aziende termo idrauliche per la manutenzione obbligatoria della caldaia. In molti, non danno loro credibilità e rinunciano alla manutenzione annuale.

Facciamo chiarezza su questo argomento

Quando parliamo di controlli sulla caldaia, facciamo riferimento alla revisione totale dell’impianto, ossia alla manutenzione di carattere ordinario, e al bollino blu: un controllo diretto sull’efficienza energetica della caldaia, necessario per evidenziare il corretto funzionamento dei fumi di scarico.

Le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dell’impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate (ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 Gennaio 2008, n.37).

Tali operazioni devono essere eseguite:

  • Seguendo le prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto;
  • Conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente, qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili;
  • Secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo, qualora non siano presenti le istruzioni del fabbricante.

Scadenze revisione caldaia

In mancanza delle suddette istruzioni, Regione Lombardia, detta le seguenti scadenze temporali per le operazioni di controllo e manutenzione:

  • Una volta all’anno per i generatori di calore alimentati a combustibili liquido o solido;
  • Ogni due anni per i generatori di calori alimentati a gas, metano o GPL;

I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

  • All’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
  • Nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
  • Nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l’efficienza energetica dell’impianto.

La mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 (art. 24 lett.I) della D.g.r. 3695/2015).

Il libretto di impianto

A partire dal 15 Ottobre 2014, in occasione di una nuova installazione o della prima manutenzione utile, tutti gli impianti devono essere dotati dei nuovi libretti.

La compilazione iniziale del nuovo libretto deve essere effettuata a cura dell’impresa installatrice all’atto della prima messa in servizio. Per gli impianti già esistenti alla data del 15 Ottobre la compilazione iniziale deve essere effettuata dall’eventuale terzo responsabile. In casi estremi dal manutentore a supporto del responsabile di impianto.

L’assenza del libretto di impianto e la sua mancata compilazione o compilazione incompleta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00 (art. 24 lett.a) della D.g.r. 3695/2015).

È indispensabile adoperarsi allo scopo di fare eseguire la necessaria manutenzione, non solo per evitare le sanzioni, ma soprattutto per scongiurare risultati negativi per la sicurezza, potendo anche ottenere un risparmio sui consumi grazie al corretto funzionamento dell’impianto.

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