Gas fluorurati: in vigore pesanti sanzioni per le violazioni
Nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. Previste sanzioni amministrative pecuniarie molto pesanti per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti.
Il Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006” entra in vigore oggi 17 gennaio, e introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.
Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26.
Di seguito i principali punti:
Quali sono le sanzioni in capo alle imprese?
- Le imprese certificate che non inseriscono nella Banca Dati (di cui all’articolo 16 D.P.R. n. 146 del 2018) le informazioni delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento degli impianti contenenti Fgas, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 6 comma 1).
- Le persone fisiche o imprese che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, senza essere in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 2).
- I soggetti obbligati, che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro (art. 8 comma 8).
- L’impresa che prima dello smaltimento del contenitore di gas fluorurati non provvede al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 7 comma 2).
- L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento ad un’impresa che non è in possesso del pertinente certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 3).
Vendita e acquisti Fgas
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9 comma 3).
- Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9 comma 4).
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9 comma 5).
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9 comma 6).
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9 comma 7).
Quali sono le sanzioni per gli operatori o per i proprietari delle apparecchiature?
- L’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 4 comma 1).
- L’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro (art. 3 comma 2).
- L’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 3 comma 3).
- L’operatore che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato nell’attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 7 comma 1).
- Le persone fisiche che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, senza essere in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 1).
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