Chi è il responsabile dell’impianto termico?
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico. In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario stesso.
Vi sono però le seguenti situazioni particolari:
- Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino
- Se si tratta di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio
- Quando si tratta di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. Generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.
Il terzo responsabile:
- Riceve l’incarico dal proprietario
- Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica
- Ha gli stessi compiti del responsabile
- Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza
La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo.
Il responsabile dell’impianto deve raccogliere o acquisire tutti i dati necessari per la corretta compilazione del Libretto di impianto termico quali ad esempio:
- Codice Fiscale;
- Nr. PDR (Punto di Riconsegna) del gas naturale dalla fattura, per il controllo di efficienza di climatizzazione invernale (impianto termico di potenza utile nominale maggiore di 10 KW);
- Nr. POD (Point of Delivery) dell’energia elettrica dalla fattura o dal contatore, per il controllo di efficienza di climatizzazione estiva (macchine frigorifere e/o pompe calore di potenza termica utile nominale maggiore di 12 KW);
- i mq. di superficie calpestabile dell’unità immobiliare servita dall’impianto.
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