Installazione climatizzatori - Regolamento (UE) n. 517/2014

Acquisto e installazione di un climatizzatore? Vietato il fai da te! 

I condizionatori, se carichi, possono essere venduti esclusivamente a persone dotate di patentino FGAS.
Le regole sono esplicite e la tolleranza è arrivata a quota zero. Pena? Sanzioni pesantissime!

A stabilirlo l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 517/2014 che, a partire dal 24-01-2019 specifica che ​​”le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10″.

In sintesi: le apparecchiature non ermeticamente sigillate potranno essere vendute a installatori, possessori di impianti e rivenditori. In tutti questi casi andrà comunque redatta una dichiarazione d’uso e tenuti i registri. Nel caso invece di acquisto per manutenzione d’impianti, installazione o recupero di gas va associata anche la certificazione (del personale o dell’azienda) per le attività per cui è previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5.

Semplificando, anche all’interno della medesima azienda, dotata di Certificazione d’impresa, il gas potrà essere acquistato da persona non dotata di patentino purché l’installazione avvenga a cura di persona certificata.

Sia i privati che i soggetti giuridici, non in possesso di certificazione personale e/o aziendale, dovranno controfirmare, contestualmente all’acquisto, un modello certificato con il quale dichiareranno che il sistema non sigillato, identificato con l’indicazione di marca e matricola, sarà installato da un’impresa dotata di certificazione in corso di validità. Chiaramente nel modello è indispensabile riportare anche i dati dell’azienda che andrà ad effettuare l’installazione e il numero di certificazione.

Per scoraggiare eventuali dichiarazioni mendaci, le autorità effettueranno dei controlli casuali per verificare la veridicità delle documentazioni, pertanto sarà fondamentale che il committente conservi con cura la fattura della ditta abilitata che ha eseguito l’installazione.

Discorso diverso invece per le apparecchiature sigillate. Queste macchine infatti, non richiedono alcun intervento esterno per l’installazione. Il fatto che in questo caso l’installatore non manipoli il gas, pone la macchina al di fuori della regolamentazione di vendita sopra esposta.

Attenzione! Questo non significa che tali apparecchiature siano al di fuori della regolamentazione FGAS. L’unica differenza dalle macchine non ermetiche è la possibilità di vendita anche a soggetti non in possesso della certificazione, senza la necessità della compilazione del modello sopra descritto.

Chi sono allora gli operatori autorizzati? 

Sono riconosciuti dalla legge come autorizzati all’installazione e alla manutenzione solo coloro che sono in possesso di una licenza (patentino). Ma lo stesso operatore deve far parte (dipendente o titolare) anche di una società o impresa che sia certificata per poter svolgere questi interventi. Pertanto, doppia autorizzazione.
Il motivo è molto semplice: solo questi operatori hanno gli strumenti e conoscono le procedure per operare. Il rischio altissimo, se fatto da altri soggetti “improvvisati”, sono le dispersioni di gas e la non tenuta dei collegamenti. Ma no solo, anche la messa a rischio dell’impianto e il danno ambientale in termini di emissioni nocive e inquinanti ai fini anche dell’effetto serra.

La verifica di questi obblighi – dalla tenuta del libretto alla certificazione su chi ha svolto i lavori di installazione – può essere chiesta anche dopo dieci anni. Senza questi documenti multe salate: da 7 a 100mila euro per privati, azienda o impresa irregolare che sia.

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