Vuoi risparmiare sulla tua bolletta energetica e migliorare l’efficienza della tua abitazione? Questa è l’occasione che stavi aspettando!
Ecogas Service, installatore qualificato Ariston, specializzato in caldaie a condensazione, pompe di calore e climatizzatori, ti offre un’occasione unica: lo sconto in fattura del 65% su caldaie, pompe di calore e sistemi ibridi e il 50% sui climatizzatori a marchio Ariston.
PENSIAMO A TUTTO NOI! SERVIZIO CHIAVI IN MANO
- Sopralluogo gratuito se accetti il preventivo elaborato.
- Gestione totale delle pratiche per sconto in fattura (ENEA e consulente fiscale).
- Installazione, collaudo, iscrizione al CURIT, rilascio del libretto impianto, prima accensione Ariston.
- 10 anni di garanzia con protezione 10 smart e copertura da fulmini.
- Telecontrollo della caldaia da centrale operativa (blocchi e guasti).
- Finanziamento a tasso 0 Fiditalia fino a 60 mesi.
Come funziona il bonus caldaia a condensazione 2023?
Lo sconto in fattura del 65% su caldaie, pompe di calore e sistemi ibridi significa che, al momento dell’acquisto, per questi prodotti verrà applicato uno sconto del 65% direttamente sulla fattura.
Come funziona il bonus climatizzatori 2023?
Lo sconto in fattura del 50% sui climatizzatori Ariston significa che, al momento dell’acquisto, il prezzo di vendita verrà ridotto del 50% e il risparmio verrà applicato direttamente sulla fattura emessa da Ecogas.
Chi può usufruire dell’Ecobonus?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Dal 2018, inoltre, le detrazioni per tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica possono essere usufruite anche:
- dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Per il 2017, invece, gli Istituti autonomi per le case popolari potevano usufruire solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.
ATTENZIONE
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008). Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008).
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016).
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
Come richiedere il bonus? Documenti necessari e step da seguire
Sarà necessario:
- fornire all’azienda una copia del documento d’identità;
- una copia della tessera sanitaria;
- inviare copia visura catastale estrapolato dal sito dell’Agenzia delle Entrate;
- compilare e sottoscrivere la scheda informativa pratica ENEA (inviata tramite e-mail dall’azienda);
- inviare all’azienda la contabile bonifico parlante speciale per detrazioni fiscali (come indicato specificamente in preventivo);
- se in possesso di termovalvole inviare autocertificazione (come indicato sul preventivo).
Se richiesto il finanziamento si dovrà inoltre:
- compilare e firmare il modulo di Fiditalia;
- inoltrare l’ultima busta paga o bilancio aziendale più visura camerale se trattasi di persona giuridica.
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